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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Certificato dei Carichi Pendenti

INFORMAZIONI

 

CHE COS'E'

E’ un certificato che attesta l’esistenza (o l’inesistenza) di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile.

In attesa del certificato dei carichi pendenti nazionali, per  prassi consolidata, si richiede  il certificato alla Procura della Repubblica  del luogo di residenza o domicilio.

Per i minori di anni 18 è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha competenza distrettuale (viene rilasciato anche per i bambini di età inferiore ai 14 anni, anche se in teoria non imputabili, anche di 10-12 anni: può esservi infatti incertezza sull’età).

RIFERIMENTI NORMATIVI           

art. 60 C.P.P. e art. 27 T.U. del Casellario Giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

 

CHI

La domanda - firmata dall’interessato - può essere presentata dallo stesso o da altra persona incaricata in qualsiasi Procura della Repubblica presso il Tribunale, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono richiedere i certificati utilizzando il Modello 6A . La richiesta può  essere inviata a mezzo posta o consegnata a mani o  via pec a  casellario.procura.genova@giustiziacert.it.

Per i minori la domanda va presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono richiedere i certificati utilizzando la propria carta intestata. La richiesta deve essere inviata a mezzo posta o consegnata a mani.

Solo in caso di urgenza - e previo contatto telefonico - la domanda può essere inviata all’indirizzo pec casellario.procura.genova@giustiziacert.it.

 

DELEGA

La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato, che dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. La delega và stesa in calce alla domanda e occorre allegare copia dei due documenti di identità (del delegante e del delegato).

TEMPI

Il certificato viene rilasciato: 

  • di regola entro due giorni lavorativi,  per i certificati richiesti senza urgenza, salvo che, in caso di pendenze, sia necessario effettuare particolari accertamenti e ricerche;
  • in mattinata, se la certificazione è richiesta con urgenza  (salvo che, in caso di pendenze, sia necessario effettuare particolari accertamenti e ricerche) .

COME

Per mezzo di domanda in carta semplice, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, allegando la fotocopia di un documento d’identità da cui risulti la residenza o allegando un’autocertificazione sulla residenza.

La domanda può essere anche inviata per posta con busta affrancata per la risposta al seguente indirizzo: Procura della Repubblica- Ufficio Locale del Casellario  - Piazza Portoria 1 - 16121 Genova.

La domanda per il  certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato,  che dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. La delega va stesa in calce alla domanda e occorre  allegare  copia dei due documenti di identità (del delegante e del delegato).

COSTO

  • certificato ordinario: 1 marca da euro 19,92 
  • certificato urgente: 1 marca da euro 19,92  + 1 marca  da € 3,92.

Se il certificato occorre ad uso adozione (art. 82 L.184/83), il certificato è esente da bolli e da  diritti. In questo caso, per fruire dell'esenzione, occorre esibire copia del decreto di idoneità; per i casi di ricorso ex  art. 31, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  (temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero) deve essere allegata copia del ricorso.

Sono, inoltre, esenti da bollo e diritti di cancelleria i certificati che deve essere allegati:

  • nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
  • in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002);
  • alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);

Sono  esenti da bollo (ma non dai diritti di cancelleria) i certificati  previsti dalla  tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali. 

In tutti i casi nei quali la legge prevede un’esenzione, l’interessato deve produrre documentazione  da cui risulti la causa che che ne dà diritto.

RILASCIO E RINNOVO DEI PASSAPORTI

L’art 18 della tabella B allegata al DPR 642/72 prevede, in  particolare,  l’esenzione da bollo per atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

  • per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
  • per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
  • per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
  • per gli indigenti (certificato rilasciato dal Sindaco che attesta lo stato di indigenza)

Il Ministero  della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa  sull’autocertificazione, alla domanda per il  rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. “Pertanto la  richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all’estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.”

TEMPI DI RILASCIO

  • per i certificati richiesti senza urgenza: entro due giorni lavorativi;
  • per i certificati richiesti con urgenza: in mattinata.

 

RICHIESTE PROVENIENTI DALL' ESTERO

Per le richieste provenienti dall’estero è necessario rivolgersi ad un’agenzia di pratiche varie in Genova e incaricarla dell’acquisizione del certificato.

REQUESTS FROM ABROAD
It is necessary to address an administrative procedure agency in Genova and have them request and obtain the certificate.

AUTOCERTIFICAZIONE - STRANIERI

Dal 1° gennaio 2012, questo certificato -se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione italiana - deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445.
I certificati rilasciati recano la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28  dicembre 200 n. 445).
La disposizione dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede che: “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive… limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.

 

VISURA DELLE ISCRIZIONI DEL CASELLARIO (Art. 33 T.U. 313/2002).

L’interessato può chiedere la visura delle iscrizioni del Casellario a suo nome senza pagare alcun diritto.

A differenza del certificato del casellario, la visura non ha valore certificativo.

 

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA    

Per questo  certificato  occorre:

1 marca da bollo da € 19,92 (in caso di urgenza occorre un'ulteriore marca da euro 3,92), salvi  i casi di esenzione  che  devono essere documentati dagli aventi diritto.

NOTA BENE: allegare copia del documento di identità  del neo-assunto, per   verificare la correttezza dei dati anagrafici (specie se si tratta di stranieri).

Il certificato si  riferisce al caso previsto dall'art.2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39,"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002), che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori."

 

PRENOTAZIONE ON LINE

Con questo servizio è possibile prenotare on line i certificati del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale.
Effettuata la prenotazione,  occorre recarsi allo sportello per il ritiro, consegnando il modulo predisposto automaticamente dal sistema o il numero della prenotazione assegnato dal  servizio e le marche necessarie.

I certificati prenotati verranno consegnati allo sportello a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta. È necessario acquistare tutte le marche da bollo in tabaccheria.

Si può accedere al servizio dal sito www.giustizia.it / Come fare per/ Certificati/ Certificato casellario prenotazione online,  o direttamente dall' indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato.

DOVE

I certificati si richiedono e si ritirano in  Genova, Piazza Portoria 1, Palazzo di Giustizia, Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale
3° piano – lato sinistro - Tel. 010/569 2922 - 2807.

 

ORARIO

Per la richiesta ed il ritiro dei certificati:

  • Lunedì ore 8,30-11,30
  • Martedì ore 8,30-11,30
  • Mercoledì ore 8,30-11,30 
  • Giovedì ore 8,30-11,30
  • Venerdì ore 8,30-11,30
  • Sabato Chiuso

Per il deposito delle querele e degli atti di remissione da parte di privati: 

dal lunedì al venerdì dalle h.11.30 alle h.13.00.

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